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Pillola abortiva, arriva l’ultimo sì

Tuesday, October 20th, 2009

Via libera alla pillola abortiva nel nostro Paese. Il Cda dell’Aifa, riunito da lunedì mattina, ha infatti approvato la delibera per l’utilizzo della RU486 negli ospedali italiani. Entro un mese il documento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà così esecutivo.

REAZIONI - L’Aifa ha approvato la delibera già presentata il 30 luglio scorso, che prevede il «rigoroso rispetto» della legge 194, l’obbligo di assumere il farmaco nelle strutture sanitarie individuate dalla legge ed entro la settima settimana di amenorrea, col vincolo del ricovero fino all’espulsione del feto, e l’attento monitoraggio di tutto l’iter abortivo. Il sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella si dice «pienamente soddisfatta» della delibera dell’Aifa, che «conferma i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, e quindi la necessità del ricovero in ospedale fino a quando l’aborto non sia stato completato». Il presidente della Commissione Sanità, Antonio Tomassini, ha trovato «ampiamente scontate ed attese» le decisioni dell’Aifa. «Sono invece importanti - sottolinea - il contesto e le modalità applicative che in casi come quello della RU486 devono essere rapportati alla legislazione vigente e valutati dagli organi competenti. Rimane pertanto inalterato il cammino dell’indagine conoscitiva - ha concluso - che proprio a questi aspetti dedicherà le proprie attenzioni». Critico il Servizio Informazione Religiosa che in una nota a firma del prof. Francesco D’Agostino (presidente onorario del Conmitato Nazionale di Bioetica e presidente dell’Unione Italiana Giuristi Cattolici) sottolinea: «Se si usa la pillola Ru486 negli ospedali è una foglia di fico il dire che la donna rimarrà ricoverata fino alla fine del processo. È ovvio che l’ospedale non è un carcere: se la donna chiede di essere dimessa, nessuno la può fermare».

LE REGOLE - La delibera approvata dall’Aifa stabilisce in particolare alcuni vincoli nell’utilizzo della RU486 nel nostro Paese: «L’impiego del farmaco - si legge nel testo - deve trovare applicazione nel rigoroso rispetto dei precetti normativi previsti dalla Legge 22 maggio 1978, n.194 a garanzia e a tutela della salute della donna; in particolare il farmaco deve essere assunto in una delle strutture sanitarie individuate dalla citata Legge 194/78 ed alle medesime condizioni ivi previste, sotto la stretta sorveglianza di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta informazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonchè l’attento monitoraggio del percorso abortivo onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali». Quanto alla tempistica di assunzione, l’agenzia del farmaco precisa: «Con particolare riguardo alle possibili reazioni avverse, tenuto conto anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dall’Agenzia europea del farmaco, della citata nota dell’ufficio di farmacovigilanza del 29 luglio 2009 nonchè della bibliografia disponibile, che avvertono sui rischi connessi alla possibilità del fallimento dell’interruzione farmacologica di gravidanza e del sensibile incremento del tasso di complicazioni in relazione alla durata della gestazione, l’assunzione del farmaco deve avvenire entro la settima settimana di amenorrea e deve essere garantito l’accertamento dell’espulsione dell’embrione e la verifica di assenza di complicanze con idonei strumenti di imaging». Infine, «è rimesso alle autorità competenti, nell’ambito delle proprie funzioni, di assicurare che le modalità di utilizzo della specialità medicinale Mifegyne ottemperino alla normativa vigente in materia di interruzione volontaria di gravidanza». Il Cda dell’Aifa ha dato formale mandato al direttore Guido Rasi di stilare la determina tecnica per l’utilizzo della pillola abortiva, ultimo passo, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la concreta disponibilità della pillola abortiva negli ospedali del nostro paese.

Camera, via libera alla legge contro la violenza sessuale

Wednesday, July 15th, 2009

La Camera ha approvato la nuova legge contro la violenza sessuale. Nella votazione a scrutinio segreto i sì 447 sono stati e 29 i no. Il Pd ha votato con la maggioranza. Il testo adesso passa al Senato. Dalla legge è stata stralciata la norma cosiddetta ‘wanted’ chee dava la possibilità di affiggere in
luoghi pubblici e in mezzi di trasporto l’identikit o la foto segnaletica del ricercato per violenza sessuale.

Il testo prevede pene più severe per chi commette il reato di violenza sessuale, possibilità per gli enti locali e per la presidenza del consiglio di costituirsi parte civile nei processi, allungamento dei tempi di prescrizione del reato, programmi scolastici contro la violenza e la discriminazione sessuale.

Pene più severe. Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni (nell’attuale codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.

Circostanze aggravanti
. L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d’età è quattordici anni); nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. L’aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.


Ergastolo. Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la morte della vittima.

Lesioni gravi.
La pena non può essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

Molestie sessuali. Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da mille a 3mila euro.

Violenza sessuale di gruppo. E’ punita con la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

Prescrizione
. I termini di prescrizione del reato sono raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. La reclusione è dai due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.

TESTO DELLA LEGGE

Fonte: La Repubblica