Posts Tagged ‘legge’

Ru486 alle minorenni solo con il sì dei genitori

Saturday, June 26th, 2010

Raccomandazioni e consigli al buon uso della pillola abortiva. Le attese linee guida annunciate dal ministero della Salute per indicare alle Regioni come somministrare attraverso i servizi ospedalieri la Ru 486 sono pronte. Le attenzioni sono rivolte al ricovero (da disincentivare le dimissioni anticipate), al consenso infornato soprattutto per le donne straniere, e alle minorenni. A tale proposito si ribadisce che «andrebbero escluse le ragazze prive dell’autorizzazione dei genitori perché vorremmo evitare – sottolinea il sottosegretario Eugenia Roccella – il caso di giovanissime che assumono il farmaco con ordinanza del giudice all’insaputa della famiglia e che poi firmino dimissioni anticipate, andando incontro a possibili rischi».

TRE PARERI - Il documento ripercorre il contenuto di tre pareri espressi dal Consiglio Superiore di sanità dove si afferma chiaramente che la pillola è ritenuta sicura quanto il metodo d’aborto tradizionale (quello chirurgico) solo se viene data in regime di ricovero ordinario. Questo per contrastare il ricorso al day hospital. Procedura che poi nella pratica è la più frequente. In genere la donna preferisce firmare il registro delle dimissioni e tornare a casa dopo aver preso il farmaco a base di mifepristone (la sostanza che provoca l’interruzione della gravidanza). Il documento del ministero verrà inviato alle Regioni ma non avrà un valore vincolante, nel rispetto della loro autonomia. «Ci siamo mossi sulla base dei tre pareri del Consiglio e dell’informativa trasmessa dal ministro Maurizio Sacconi all’Ue. In Italia c’è una legge sull’aborto che va rispettata. L’interruzione volontaria di gravidanza deve avvenire in ospedale». Il pericolo da sempre denunciato da chi è contrario alla Ru 486 è che diventi una scorciatoia per evitare il ricovero. Nelle linee guida sono indicati «i punti irrinunciabili del protocollo operativo che le Regioni saranno libere di applicare. In particolare – insiste il sottosegretario – è importante che le donne straniere vengano messe in condizione di comprendere il significato della procedura”

CONSENSO INFORMATO - Attenzione, inoltre, al consenso informato. Che non dovrà essere una formalità: «La donna si dovrà assumere la responsabilità di restare in ospedale. Non è un ricovero coatto, è nel suo interesse però che resti sotto controllo dei medici fino al termine dell’aborto che deve essere accertato con un’ecografia». E se le Asl si discostassero da questi consigli? «Credo che andranno incontro a criticità amministrative, di monitoraggio e sicurezza sanitaria». La RU 486 è stata approvata in via definitiva dall’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) il 31 luglio scorso. La distribuzione in Italia da parte dell’azienda produttrice è partita solo ad aprile. Le Regioni hanno deliberato autonomamente le modalità di somministrazione scegliendo nella maggior parte dei casi il ricovero ordinario che in media è di tre giorni. Ma nella pratica le cose sono andate diversamente. La donna preferisce tornare a casa e rivolgersi una seconda volta al servizio ospedaliero per ricevere il secondo farmaco, a base di prostaglandine (per il distacco del feto). Il quotidiano Avvenire ieri riportava come eccezionali le storie di quattro ragazze, due italiane e due straniere, che a Venezia hanno preferito ricoverarsi. Nessuna ha firmato il registro delle dimissioni.

Margherita De Bac

Diciotto anni, nati in Italia e rischiano l’espulsione

Wednesday, June 9th, 2010

Hai studiato qui, sei cresciuta qui, il tuo futuro è qua. Cosa vai a fare nel tuo Paese d’origine? Niente. Là ti diranno: tornatene “all’altro” tuo Paese…». Si tira indietro i capelli mentre parla, Sara Hayane, 20 anni, da più di 10 in Italia. Una migrante di seconda generazione che, tutti i giorni, vive sulla sua sua pelle le difficoltà di una integrazione resa sempre più difficile - quando non impossibile - dalle leggi italiane, sia la Bossi-Fini, sia quella per l’ottenimento della cittadinanza. Normative che «ti escludono da tantissimi diritti, come quello di voto - continua Sara -. Ti senti continuamente limitato, non puoi fare tutte le cose che fanno i tuoi coetanei». Ad esempio? «Un prof ci ha invitato a partecipare a un concorso per educatrici e addette ai servizi d’infanzia - racconta la giovane -. Ma serviva la cittadinanza italiana, e io non ho potuto accedervi. A me sembra una discriminazione: si parla sempre di quelle a livello fisico, ma esistono anche le discriminazioni istituzionali: se non possiedi quel pezzo di carta, non puoi far parte di qualcosa…».

La voce di Sara è una delle più disilluse e arrabbiate tra quelle che si possono ascoltare nel documentario «Avere 18 anni e chiedere ancora il “permesso”» realizzato da Crossing tv, la prima televisione web multiculturale, nata a Bologna due anni fa col supporto dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Nocciolo del problema l’assurdità delle leggi italiane in materia d’immigrazione: lo straniero che compie 18 anni, anche se ha vissuto nel nostro territorio gran parte della propria vita, viene considerato come un migrante arrivato da un giorno. I requisiti per ottenere il permesso o la carta di soggiorno, per non parlare della cittadinanza italiana, sono articolati e complessi, e così anche chi è in Italia da anni o addirittura ci è nato rischia di essere espulso, di essere «rimandato a casa» anche se in quella casa non ci ha mai vissuto.

Insomma «quando compi 18 anni - spiega Hossain Sogip, 19 anni, da 6 sotto le Due Torri - non è che sei più libero, sei più incasinato. E se non lavori ti rimandano nel Paese d’origine». Quando l’ha saputo, Natasha Dragoman, 21enne proveniente dall’est, non ci voleva credere: «Una ragazza mi ha detto: “O vai a lavorare, o studi. Se no ti mandano a casa”. Che cosa?». Dai racconti degli intervistati emerge la trafila burocratica che i genitori di questi ragazzi - o gli stessi giovani in prima persona - sono costretti a compiere per mantenere unita la famiglia. «La prima volta in Questura non è stata bella, mi sembra di essere un criminale - spiega Jinchuan He, orientale di 25 anni, di cui la metà passati in Italia -. Una volta è arrivata a casa una lettera, e dicevano che avevo bisogno di un avvocato per una questione di regolarizzazione. Mia mamma non conosceva l’italiano e io ero a Milano a studiare. Non l’ho letta ed è successo un casino…».

Anche oggi, Jinchuan può fare la spola tra il Paese d’origine e l’Italia, «ma non posso girare liberamente in Europa». Piccole e grandi limitazioni della libertà. «Se io vado in gita con i miei compagni - dice Sadia Muraina Folarin, 18 anni - devo assicurarmi che la mia carta sia in regola, di fare determinate procedure. Che, poi, alla fine, mi perdo…». Quando ripensa a come hanno trattato sua madre in Questura «provo un po’ di rabbia», confessa la ragazza. «Se è un pezzo di carta che fa la differenza tra te e un altro, dico che è la cosa più banale. La terra è di tutti», considera Zakaria Zrari, 16 anni. Mentre Sara, da sola in Questura il papà non ce la manda: «Non è un bel posto, c’è sempre bisogno dei genitori: hanno dei problemi loro, figuriamoci un minore».

Eppure, molti dei ragazzi si sentono a tutti gli effetti bolognesi. Prendi Hossain: «Non tornerei nel mio Paese d’origine definitivamente: questo è il mio Paese. Ho la mia origine, ma ora la penso così». Ancora più netta Micheline Ndiyunze, 21enne africana,: «Mi sento parte di una società, mi sento bolognese. Sono bolognese. Punto».
Fonte: L’Unità

Franceschini: «No a donne -oggetto.Una legge per tutelarne la dignità

Saturday, October 24th, 2009

«L’uso delle donne è diventato insopportabile. La tv presenta corpi femminili come oggetto di consumo, questo è il modello patinato dell’Italia patinata».

UNA LEGGE - Lo ha detto Dario Franceschini, candidato alla segreteria nazionale del Pd, oggi a Palermo. «Faccia il Parlamento una legge che punisca i comportamenti - ha aggiunto - contro la dignità delle donne». «Mi chiedo se può essere la bellezza - ha osservato Franceschini - il requisito per l’accesso alle istituzioni». «Se chi ha offeso le donne non sente il bisogno - ha detto - di chiedere scusa lo faccio io a nome di tutti gli uomini».

Nicaragua / Amnesty International denuncia la legge contro le donne

Thursday, August 6th, 2009
Obbligate a partorire donne e bambine vittime di stupro o incesto. Nuove leggi dispongono anche che sono negate le cure salvavita. E’ la denuncia di Amnesty International di ritorno da una visita in Nicaragua
inserito da Redazione

In un rapporto diffuso il 27 luglio a Città del Messico, Amnesty  International ha reso noto che il divieto assoluto di abortire, in vigore dal luglio 2008 in Nicaragua, mette in pericolo la vita delle donne e delle ragazze, negando loro trattamenti salvavita, impedendo agli
operatori sanitari di fornire cure mediche efficaci e contribuendo all’aumento della mortalità materna in tutto il paese.
Secondo i dati ufficiali, quest’anno 33 donne e ragazze sono morte durante la gravidanza, rispetto alle 20 dello stesso periodo del 2008. Amnesty International ritiene che queste cifre siano inferiori alla realtà, poichè lo stesso governo ha riconosciuto che i numeri sulla mortalità materna sono sottostimati.
Il rapporto ‘Il divieto totale di abortire in Nicaragua: la salute e la vita delle donne minacciate, gli operatori sanitari criminalizzati’ è il primo studio realizzato da Amnesty International sulle implicazioni, dal punto di vista dei diritti umani, del divieto di abortire nei casi in cui la salute o la vita di una donna o di una ragazza siano a rischio o quest’ultima sia stata vittima di stupro o incesto.
Il nuovo codice penale del Nicaragua prevede pene detentive per le donne e le ragazze che cercano di abortire e per gli operatori sanitari che forniscono servizi associati all’aborto.
Le nuove disposizioni di legge introducono sanzioni penali per medici e infermiere che forniscono cure a donne o a ragazze ammalate di cancro o malaria, che abbiano contratto il virus dell’Hiv/Aids o abbiano una crisi cardiaca, qualora tali cure risultino controindicate in gravidanza e possano causare danni o la morte dell’embrione o del feto.
Addirittura, la normativa punisce le donne e le ragazze che hanno perso un bambino, poichè in molti casi è impossibile distinguere tra un aborto spontaneo e un aborto procurato.
La nuova legge è in contrasto con le norme e i protocolli di Ostetricia del ministero della Salute del Nicaragua, che in casi particolari
prevedono l’aborto terapeutico. Le autorità non hanno dato alcuna garanzia che gli operatori sanitari che rispetteranno queste Norme non saranno puniti.
‘Il divieto di aborto terapeutico in Nicaragua rappresenta una disgrazia. è uno scandalo dei diritti umani che ridicolizza la scienza medica e trasforma la legge in un’arma contro la somministrazione di cure mediche alle donne e alle ragazze incinte’ – ha dichiarato Kate Gilmore, vice Segretaria generale di Amnesty International, rientrata a Città del Messico da una visita in Nicaragua. ‘Il nuovo codice penale in vigore nel paese è una conseguenza, cinica e insensibile, della contrattazione politica delle elezioni del 2006. Il risultato è che oggi una legge punisce le donne e le ragazze che hanno bisogno di cure salvavita e i medici che le forniscono’.
La delegazione di Amnesty International che ha visitato il Nicaragua ha avuto colloqui con organizzazioni per i diritti umani, operatori sanitari, parlamentari e il ministro della Salute. Nonostante ripetute richieste, la Commissione parlamentare sulle donne, l’Istituto governativo sulle donne e lo stesso presidente Ortega hanno rifiutato il confronto.
I delegati hanno incontrato giovani ragazze che, dopo essere state sottoposte a violenza sessuale da parte di familiari stretti o amici, non avendo alternative sono state obbligate a portare a termine la gravidanza, dando alla luce molto spesso il loro fratello o la loro sorella. L’organizzazione per i diritti umani ha appreso con grande turbamento che c’è stata un’impennata dei suicidi da avvelenamento di ragazze incinte nel 2008.
Le ostetriche, i ginecologi e i medici di famiglia hanno detto ad Amnesty International che, in base al codice penale, non possono più fornire legalmente cure mediche a una donna o a una ragazza incinta in pericolo di vita, a causa del potenziale rischio per il feto. Una dottoressa ha dichiarato che prega ogni giorno di non ricevere una donna in gravidanza anencefalica (una condizione che significa che il feto non potrà sopravvivere), poichè in quel caso dovrà dirle che sarà obbligata a portare a termine la gravidanza, nonostante le conseguenze devastanti per la gestante dal punto di vista fisico e psicologico.
‘C’è solo un modo per descrivere quello che abbiamo visto in Nicaragua: orrore profondo’ – ha dichiarato Gilmore. ‘Bambine costrette a portare in grembo bambine, donne incinte cui vengono negate cure essenziali per salvare le loro vite. Che alternativa offre il governo a una bambina di 10 anni rimasta incinta a seguito di uno stupro? O a una donna ammalata di cancro cui sono negate le cure mediche dato che è incinta, mentre lei ha altri bambini a casa che la stanno aspettando?’.
‘Ragazze rimaste incinte a causa di un incesto hanno avuto il coraggio di incontrarci, il presidente Ortega no’ – ha concluso Gilmore.
Amnesty International sollecita le autorita’ del Nicaragua a:
-ritirare immediatamente la legge che proibisce tutte le forme di aborto;
- garantire servizi sicuri e accessibili di aborto per le vittime dello stupro e per tutte le donne la cui salute o la cui vita sarebbero a
rischio se proseguissero la gravidanza;
- proteggere la liberta’ di parola di coloro che si schierano contro la legge e offrono sostegno alle donne e alle ragazze colpite da questa normativa.
Amnesty International sollecita con la massima urgenza la Corte suprema  del Nicaragua a pronunciarsi sulla legalità e costituzionalità della legge.
Il rapporto ‘Il divieto totale di abortire in Nicaragua: la salute e la vita delle donne minacciate, gli operatori sanitari criminalizzati’ fa
parte della campagna ‘Io pretendo dignita”, lanciata da Amnesty International il 28 maggio 2009.
La campagna intende denunciare e combattere le violazioni dei diritti umani che rendono le persone povere e le intrappolano nella povertà, mobilitando persone di ogni parte del mondo affinchè chiedano ai governi, alle grandi aziende e ad altri soggetti di ascoltare la voce di chi vive in povertà e riconoscere e proteggere i loro diritti.
Il rapporto ‘Il divieto totale di abortire in Nicaragua: la salute e la vita delle donne minacciate, gli operatori sanitari criminalizzati’  è
disponibile all’indirizzo http://www.amnesty.org
Informazioni: press@amnesty.it

Fonte : Noi donne

Aborto, fenomeno in calo. Dimezzati i casi in 25 anni

Sunday, July 19th, 2009
Diminuiscono gli aborti e l’età media delle donne che vi fanno ricorso, è sempre alto il numero dei medici obiettori di coscienza: sette su dieci. Mentre in Parlamento il governo dice ‘no’ all’aborto come come strumento di controllo demografico, ecco cosa è successo in 25 anni di Legge 140

Il numero degli aborti continua a diminuire. In venticinque anni le interruzioni volontarie di gravidanza sono quasi dimezzate. A dirlo sono gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, quelli relativi all’anno 2007. E mentre si aspetta che vengano ufficializzati dal viceministro alla Salute Ferruccio Fazio quelli del 2008, in Parlamento è stato approvato il testo che impegna il governo italiano a promuovere una risoluzione dell’Onu che “condanni l’uso dell’interruzione della gravidanza come strumento di controllo demografico e affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta o indotta ad abortire”.

ABORTI DIMEZZATI PER CONTRACCEZIONE E CONSULTORI 
“Negli ultimi vent’anni in Italia - spiega la dottoressa Angela Spinelli, direttore del reparto di Salute della donna e dell’età evolutiva dell’Istituto superiore di sanità - si è osservata una costante riduzione dell’Interruzione volontaria di gravidanza, grazie a un maggiore e migliore uso dei metodi anticoncezionali, ma anche per l’attività sempre svolta dai consultori familiari“. 

Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 1982 gli aborti sono stati 234.801, nel 2007 127.038. Ma il risultato è evidente se si guardano gli anni che vanno dal 2006 al 2007: qui il calo è del 3%.

L’IDENTIKIT DI CHI ABORTISCE
È single, ha un livello di istruzione basso e ha tra 20 e 30 anni. “Ma va detto - continua la Spinelli - che ci sono anche coniugate con figli: ogni dieci donne che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza, quattro non hanno figli, circa cinque ne hanno uno (23,3%) o due (25,3%) e soltanto una ne ha più di tre”.

Vediamo i numeri: nel 1983 i tassi più alti di Ivg (aborti ogni mille donne in età feconda) erano tra i 25 e i 29 anni (27,6) e tra i 30-34 anni (25,2), nel 2006 i più alti erano tra i 20-24 anni (15.9) e i 25-29 (15.2).

“Il calo delle interruzioni di gravidanza – spiega la Spinelli –  è stato più marcato tra le donne più istruite, quelle occupate e coniugate. È evidente che per queste fasce della popolazione sono risultati più efficaci i programmi e le attività di promozione della procreazione responsabile”. In pratica più è elevato il livello di istruzione, più si è consapevoli dell’importanza della contraccezione come strumento di pianificazione familiare.
AUMENTO FRA LE STRANIERE MA DIMINUISCONO LE IVG CLANDESTINE
Da 8967 casi nel 1995 (il primo dato disponibile) le interruzioni di gravidanza da parte delle straniere sono arrivate a 39.436 nel 2006, un dato che è più che quadruplicato. Molte provengono dall’est Europa, cioè da zone dove si ricorre molto all’Ivg. Ma un elemento positivo c’è: nel 1978, anno in cui entrò in vigore la legge che rese legale l’interruzione volontaria di gravidanza, gli aborti clandestini erano tra i 200 mila e i 600 mila, per scendere a 100 mila nel 1983, fino ad arrivare ai 50 mila del 1994. 

Il risultato migliore è stato poi ottenuto tra il 2005 e il 2006, con 20 mila aborti clandestini censiti. Secondo i dati dell’Iss, le regioni che praticano più interruzioni di gravidanza illegali sono quelle del sud e le isole, che arrivano a effettuarne il 90% del totale. Va detto però, che per gli aborti praticati dalle straniere e soprattutto dalle irregolari, invece, la quantificazione è molto più difficoltosa.

ABORTO FARMACOLOGICO, NON AUMENTA L’IVG
Nei Paesi in cui da oltre un decennio viene impiegato l’aborto farmacologico - quello con i farmaci come la pillola Ru486 - in aggiunta al tradizionale metodo chirurgico, non si è avuto un maggior ricorso all’interruzione di gravidanza. Nel 2005 in Italia alcuni istituti hanno iniziato la sperimentazione della Ru486, alternativa all’aborto chirurgico. Ed è atteso nel giro di poche settimane il via libera dell’Aifa per la commercializzazione del farmaco ad uso ospedaliero.

I NODI DA SCIOGLIERE
Nel confronto internazionale l’Italia è la migliore per basso tasso di abortività (11.1 aborti ogni mille donne), seconda alla Germania (7.2). Fanalini di coda Gran Bretagna (18.3) e Ungheria (22.3). Ma sebbene la legge in trent’anni abbia dato risultati positivi, anche in termini di aborti clandestini, resta ancora qualche nodo da sciogliere. Il problema principale riguarda gli obiettori di coscienza (7 ginecologi su 10 dicono di no all’aborto) e, di conseguenza, la certificazione necessaria per arrivare all’interruzione di gravidanza e l’esecuzione dell’aborto nelle strutture pubbliche.

Fonte : Kataweb

Camera, via libera alla legge contro la violenza sessuale

Wednesday, July 15th, 2009

La Camera ha approvato la nuova legge contro la violenza sessuale. Nella votazione a scrutinio segreto i sì 447 sono stati e 29 i no. Il Pd ha votato con la maggioranza. Il testo adesso passa al Senato. Dalla legge è stata stralciata la norma cosiddetta ‘wanted’ chee dava la possibilità di affiggere in
luoghi pubblici e in mezzi di trasporto l’identikit o la foto segnaletica del ricercato per violenza sessuale.

Il testo prevede pene più severe per chi commette il reato di violenza sessuale, possibilità per gli enti locali e per la presidenza del consiglio di costituirsi parte civile nei processi, allungamento dei tempi di prescrizione del reato, programmi scolastici contro la violenza e la discriminazione sessuale.

Pene più severe. Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni (nell’attuale codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.

Circostanze aggravanti
. L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d’età è quattordici anni); nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. L’aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.


Ergastolo. Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la morte della vittima.

Lesioni gravi.
La pena non può essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

Molestie sessuali. Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da mille a 3mila euro.

Violenza sessuale di gruppo. E’ punita con la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

Prescrizione
. I termini di prescrizione del reato sono raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. La reclusione è dai due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.

TESTO DELLA LEGGE

Fonte: La Repubblica

È legge il decreto antistupri. L’abc del provvedimento

Thursday, April 23rd, 2009

È legge il decreto antistupri. Con il via libera definitivo del Senato al decreto sicurezza arriva l’arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e di gruppo e per atti sessuali con minorenni, viene inserito nel codice penale il reato di stalking, arrivano misure di ammonimento e allontanamento dalla vittima per lo stalker. Previsto anche il gratuito patrocinio per le vittime di stupri, a prescindere dal reddito. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo sono aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell’ergastolo. Più difficile per chi compie delitti a sfondo sessuale ottenere benefici penitenziari come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Arriva un numero verde in aiuto delle vittime di atti persecutori. Nel provvedimento anche il piano straordinario per la sicurezza che autorizza, fra le altre, i Comuni a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutelare al sicurezza.

Il voto bipartisan ottenuto dal provvedimento a Palazzo Madama (261 sì, 3 no e un astenuto) è frutto dell’eliminazione alla Camera delle contestate norme sulle ronde e sul prolungamento fino a sei mesi della permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di identificazione e espulsione. Ci sono poi alcune norme introdotte nel provvedimento che hanno contenuti diversi rispetto al tema della sicurezza. Viene, per esempio, posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno tenuti a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta (occupato, libero e non risponde, non raggiungibile, occupato non raggiungibile). Poi norme sul reclutamento degli ufficiali dei Carabinieri, norme interpretative sul Fondo unico di giustizia e sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che riguarda le Forze di polizia e le forze armate. Ecco l’abc delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto sicurezza.

Aggravanti del delitto di omicidio (articolo 1). Con due modifiche all’articolo 576 del Codice penale si prevede come aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell’applicazione dell’ergastolo, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, o da parte dell’autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della stessa persona offesa.

Ammonimento allo stalker (articolo 8). Fra gli strumenti di tutela che, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza, con lo scopo di dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio viene introdotto un ammonimento ante causam demandato all’autorità di pubblica sicurezza su richiesta della vittima. La persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo. Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Se l’istanza è fondata, il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Viene redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che ha richiesto l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore deve anche valutare l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Previsto l’aumento della pena per il reato di atti persecutori nei confronti del soggetto già ammonito. Disposta la procedibilità d’ufficio.

Arresto obbligatorio per violenza sessuale (articolo 2). Sono stati inseriti nella lista dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, norma interpretativa (articolo 12-bis). Norma interpretativa relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: si stabilisce che gli articoli 1 (attività protette) e 4 (persone assicurate) del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Benefici penitenziari (articolo 3). Più difficile per i condannati per alcuni delitti a sfondo sessuale (indizione e sfruttamento della prostituzione minorile, produzione e commercio di materiale pornografico minorile, violenza sessuale di gruppo) l’accesso ai benefici penitenziari (ossia l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell’ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata). Paletti anche per atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, cessione di materiale pornografico minorile e turismo sessuale. I benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno ai detenuti o internati per violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. 

  Conservazione dati telefonia (articolo 12-ter). Viene posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta. Si tratta di dati da conservare relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia Ip sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Copertura finanziaria (articolo 13). L’articolo quantifica la copertura finanziaria del provvedimento. Viene quantificato in un milione di euro a decorrere dal 2009, l’onere legato all’istituzione del numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori. Da tutte le altre disposizioni del decreto-legge in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al ministro dell’Economia il monitoraggio delle misure relative al gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale.

Custodia cautelare in carcere (articolo 2). Viene ampliato il novero dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l’insussistenza di esigenze cautelari), è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

Divieto di avvicinamento dello stalker ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 9). Introdotta una nuova, autonoma misura coercitiva personale, che può essere disposta nel corso del procedimento penale: si tratta del divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa o nell’obbligo di mantenere una determinata distanza da quei luoghi o dalla persona offesa. Il divieto può essere disposto indipendentemente dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con l’intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Il divieto di avvicinamento può accompagnarsi anche alla prescrizione di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo. Se l’avvicinamento è inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detta prescrizioni ad hoc. Ci sono anche specifici obblighi di comunicazione all’autorità di P.S. competente, dei provvedimenti adottati ai fini dell’eventuale adozione di misure preventive in materia di armi e munizioni. I provvedimenti sono anche comunicati alla parte offesa e ai servizi territoriali socio-assistenziali. Novità anche per le ipotesi di reato in relazione alle quali il Pm o l’indagato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente. L’incidente probatorio può essere chiesto dal Pm, anche su richiesta della persona offesa, può riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) o della persona offesa maggiorenne. Può riguardare anche i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori. Estese, poi, le particolari modalità di assunzione della prova - che nel testo previgente si applicavano solo nel caso in cui vi fosse il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni), nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori. Sostituito anche il riferimento alle “esigenze del minore” con quello alle “esigenze di tutela delle persone”, quale parametro della valutazione del giudice in ordine alla decisione di procedere all’incidente probatorio. Si prevede la possibilità che l’udienza si svolga presso l’abitazione “della persona interessata all’assunzione della prova” (piuttosto che, come nel testo previgente, presso l’abitazione del minore). Estese le particolari protezioni per l’esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l’esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Entrata in vigore (articolo 14). 

L’articolo disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge in esame (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta).

Esecuzione dell’espulsione (soppresso l’articolo 5). È stato soppresso nel corso dell’esame alla Camera dei deputati l’articolo 5 che prolungava da 60 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dei clandestini nei Centri di identificazione.

Fondo unico di giustizia (articolo 6, comma 2-bis). Interpretazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 143/2008 in base alla quale non rientrano tra le risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi a oggetto complessi aziendali.

Numero verde per le vittime di atti persecutori (articolo 12). Sarà istituito un numero verde presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, attivo 24 ore su 24. Da questo numero si comunicare prontamente, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine gli atti persecutori segnalati e si potrà fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Per l’assistenza psicologica e giuridica è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall’anno 2009.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari (articolo 10). In materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari, viene prolungata da 6 mesi a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. La durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione del decreto.La durata dell’ordine di protezione stabilita dal giudice può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Con lo stesso decreto il giudice determina le modalità di attuazione. In caso di difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto a emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Patrocinio a spese dello Stato (articolo 4). La persona offesa da alcuni reati a sfondo sessuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza di gruppo) ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

Piano straordinario di controllo del territorio (articolo 6). Piano straordinario di controllo del territorio. Anticipato al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile 2009) il termine per l’adozione del Dpr (adottato su proposta dei ministri della Pubblica amministrazione, dell’Interno e dell’Economia) per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all’assunzione di personale. Termine scaduto senza che il decreto fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In attesa del decreto Economia attuativo delle disposizioni del decreto-legge 112/2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, viene disposta la rassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, al ministero dell’Interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. Interpretazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 143/2008 in base alla quale non rientrano tra le risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi a oggetto complessi aziendali. I Comuni sono autorizzati, ai fini della tutela della sicurezza urbana, a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

Reclutamento ufficiali dei Carabinieri (articolo 6-bis). Viene previsto il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e con lo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità. In particolare, esso prevede che, nell’anno 2009, i Carabinieri possono procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata (articolo 23, comma 1, del Dlgs 215/2001), che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009. L’immissione dovrà avvenire, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale previsto all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 112/2008 (che ha ridotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti), ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della Finanziaria 2008 (legge 244/2007), con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In attesa della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri può continuare ad avvalersi del personale indicato nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Stalking (articolo 7). Viene introdotto nel codice penale il delitto di “atti persecutori” (nuovo articolo 612-bis) e, conseguentemente, modificato il codice di procedura penale e dettate disposizioni a sostegno delle vittime del reato. Lo stalking è un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie. È necessaria la prova dello stato di ansia o di paura o del fondato timore per l’incolumità ovvero dell’alterazione delle abitudini di vita. Previste alcune aggravanti: la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza, con armi o da persona travisata o a danno di una persona con disabilità. La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame. In ordine alla procedibilità del delitto si prevede la querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera. È però prevista la procedibilità d’ufficio se il reato è commesso contro un minore o persona diversamente abile, nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio o nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del provvedimento in esame. Il termine per la proporre la querela è di sei mesi, invece dei tre mesi fissati in via generale.

Videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 6, commi 7 e 8). I Comuni sono autorizzati, ai fini della tutela della sicurezza urbana, a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

Vittime del reato di stalking (articolo 11). Le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le
istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno alcuni obblighi: fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima; mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Sono stati anche accolti due ordini del giorno in aula alla Camera: uno, primo firmatario Vietti, prevede il potenziamento dei centri antiviolenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime, l’altro, prima firmataria Lussana, che impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per superare le difficoltà organizzative perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l’assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno.

Fonte: Il Sole 24 ORE