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Camera, via libera alla legge contro la violenza sessuale

Wednesday, July 15th, 2009

La Camera ha approvato la nuova legge contro la violenza sessuale. Nella votazione a scrutinio segreto i sì 447 sono stati e 29 i no. Il Pd ha votato con la maggioranza. Il testo adesso passa al Senato. Dalla legge è stata stralciata la norma cosiddetta ‘wanted’ chee dava la possibilità di affiggere in
luoghi pubblici e in mezzi di trasporto l’identikit o la foto segnaletica del ricercato per violenza sessuale.

Il testo prevede pene più severe per chi commette il reato di violenza sessuale, possibilità per gli enti locali e per la presidenza del consiglio di costituirsi parte civile nei processi, allungamento dei tempi di prescrizione del reato, programmi scolastici contro la violenza e la discriminazione sessuale.

Pene più severe. Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni (nell’attuale codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.

Circostanze aggravanti
. L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d’età è quattordici anni); nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. L’aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.


Ergastolo. Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la morte della vittima.

Lesioni gravi.
La pena non può essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

Molestie sessuali. Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da mille a 3mila euro.

Violenza sessuale di gruppo. E’ punita con la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

Prescrizione
. I termini di prescrizione del reato sono raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi. La reclusione è dai due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.

TESTO DELLA LEGGE

Fonte: La Repubblica